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Dogana: nuove disposizioni

1 luglio 2014

Oggi, 1° luglio 2014, entrano in vigore le nuove disposizioni doganali nel traffico turistico, decise dal Consiglio federale a inizio aprile, che riguardano le merci non destinate al commercio. Ai valichi di frontiera sono in distribuzione pieghevoli e opuscoli informativi.

Sono due le cose da osservare, al momento del rientro dall’estero o all’entrata in Svizzera: il valore complessivo delle merci che si trasportano e la quantità di determinate merci.

Possono essere importate merci in esenzione dall’IVA per un valore complessivo fino a 300 franchi (limite di franchigia secondo il valore), a condizione che siano destinate all’uso privato o come regali. Rientrano nel limite di franchigia secondo il valore anche le derrate alimentari, i tabacchi manufatti, le bevande alcoliche, gli animali domestici e i lavori di riparazione e manutenzione fatti eseguire all’estero sul proprio veicolo. La franchigia è accordata solo una volta al giorno per persona e vale anche per i bambini.

Se il valore complessivo della merce supera 300 franchi, l’IVA deve essere versata sul valore di tutte le merci importate. Esempio: il valore complessivo è di 800 franchi. Il limite di franchigia di 300 franchi è superato, quindi l’IVA viene calcolata sull’importo di 800 franchi.

La seconda cosa da osservare è che vi sono alcune merci che, per motivi di politica agricola o sanitaria, sono assoggettate al dazio a partire da una determinata quantità. Le quantità ammesse in franchigia, per persona e al giorno, sono: 1 kg di carne, 1 kg/l di burro o crema di latte, 1 kg/l di oli, grassi o margarina, 5 l bevande alcoliche fino a 28 gradi, 1 l bevande alcoliche oltre i 18 gradi, 250 sigarette o sigari e 250 gr. di tabacchi. Per queste ultime categorie (alcol e tabacchi) l’età minima per il trasporto è 17 anni. Bisogna considerare, inoltre, che nella «carne» rientrano anche le preparazioni di carne e tutte le parti di animali idonee all’alimentazione umana. La selvaggina è esclusa.

Se le quantità ammesse sono superate, le quantità eccedenti sono soggette a dazio come segue: carne (17.– fr. il kg ), burro e crema di latte (16.– fr. il kg/l), oli, grassi e margarina 2.– fr. il kg/l ), bevande alcoliche fino a 18 % vol. 2.– fr. il l ), bevande alcoliche superiore a 18 % vol. 15.– fr. il l ), sigarette/sigari 0.25 fr. il pezzo ), altri tabacchi manufatti 0.10 fr. il g).

Infine, da sapere che determinate merci (per esempio contraffazioni, armi, nonché alcune piante, animali, prodotti animali e merci che soggiacciono alla protezione delle specie) sottostanno al divieto di importazione o a certe limitazioni.

Per informazioni dettagliate, consultare il sito della Confederazione.

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